Green Pass, tutti gli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro

Con decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), pubblicato nella GU n. 226 del 21.09.2021, il governo italiano ha introdotto un obbligo generalizzato, valevole per tutti i lavoratori pubblici e privati, di possesso e di esibizione del certificato verde (Green Pass) tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2021 (Scaricabile qui il testo completo).

Si riporta di seguito una breve sintesi della normativa e dei documenti che è necessario approntare per adempiere a questa norma, restiamo a disposizione per chi necessitasse un approfondimento.

in attesa del dpcm il cui compito è indicare le modalità di effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro dovrebbe per quanto possibile pensare, approntare e decidere (formalizzando le decisioni in apposito e succinto piano organizzativo), prima del 15 ottobre 2021:

– la scelta del dispositivo o dei dispositivi munito/i della App “Verifica c19 per procedere alle verifiche (scaricabile da Apple Store o Play Store);

– il criterio delle verifiche : 1) su tutto il personale o a campione, nel secondo caso definendo chiaramente e ragionevolmente i criteri del campionamento; 2) da eseguire all’accesso nei luoghi di lavoro (come prioritariamente indicano le norme) e/o anche successivamente (in tal caso, se possibile, motivandone le ragioni);

– la nomina, anche ai fini ‘data protection’, dei collaboratori incaricati delle verifiche, comprensiva delle istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di minimizzazione (scaricabile qui il modello);

– la istruzioni da impartire agli uffici del personale ovvero ai collaboratori incaricati della gestione amministrativa dello stesso per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni indispensabili nelle buste paga;

– la consegna agli interessati e/o la pubblicazione in azienda di idonee informative ai sensi dell’art. 13;

– la predisposizione degli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;

– la revisione del registro dei trattamenti con l’aggiunta di questo ulteriore trattamento.

Ai fini della Privacy e della predisposizione di una idonea Informativa (scaricabile qui il modello) si evidenzia:

Finalità e base giuridica dei trattamenti – La finalità dei trattamenti di dati personali è da individuare nell’adempimento da parte dei datori di lavoro di obblighi di legge. La base giuridica dei trattamenti di dati personali dovrebbe dunque essere articolata come di seguito: art. 6.1. lett. c) ed art. 9.2, lett. b), rispettivamente corredati dall’art. 1 o 3 del d.l. 127/2021, a seconda della natura pubblica o privata del datore/titolare; in aggiunta e nei limiti in cui applicabile, il par. 1 del provvedimento del Garante del 5 giugno 2019 (“Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro”).

Adempimenti dei datori di lavoro – Si sintetizzano qui gli obblighi dei datori di lavoro come stabiliti dagli artt. 1 e 3, nella loro progressione:

1. definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021
2. (conseguente) individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento del rispetto degli obblighi
3. verifica (a partire dal 15 ottobre 2021) del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
4. gestione della “assenza ingiustificata” del lavoratore
5. eventuale applicazione di sanzioni disciplinari (in caso di eseguito accesso da parte del lavoratore nei luoghi di lavoro in violazione)

Chi contesta le violazioni amministrative – Le sanzioni (amministrative) per datori e lavoratori siano irrogate dal Prefetto.

Per quanto concerne i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni la disposizione indica forze di polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (previa attribuzione dal competente Prefetto della qualifica di agenti di pubblica sicurezza), personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attenzione:

Per i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”, è prudente attendere la circolare, dando per scontato che anche in questo caso nessuna informazione di tipo diagnostico concernente il lavoratore dovrà rendersi accessibile al datore di lavoro, anche se la circostanza stessa dell’esenzione dalla campagna vaccinale inevitabilmente si lascia attrarre nella categoria dei dati Particolari (ex sensibili).

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